Art. 7.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all'articolo 6, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 12.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo nazionale di cui al comma 1.

 

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